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Sez. 3, Sentenza n. 19442 del 19/03/2014 Ud. (dep. 12/05/2014) Rv. 259418 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Motivi di appello relativi alla responsabilità penale - Rinuncia - Mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Motivo di ricorso - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259418-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

E inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)