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Sez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 278006 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Motivi di appello - Rinuncia parziale - Ricorso in cassazione - Censura attinente i motivi rinunciati - Inammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278006-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)