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Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000 (Rv. 534214 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Regime autorizzatorio - Convenzione - Clausola risolutiva per il caso di esproprio - Operatività - Caducazione dell'autorizzazione - Indennità - Commisurazione al valore agricolo - Esclusione - Fondamento - Situazione di vincolo preordinato ad esproprio - Assimilabilità.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534214-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Pur essendo necessaria l'autorizzazione ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva, la caducazione di essa, per l'operatività della clausola risolutiva apposta alla convenzione, costituita dall'emanazione del provvedimento espropriativo, non vale a imporre una valutazione dell'area a fini indennitari, commisurata al semplice valore agricolo, atteso il principio, enunciato dall'art. 5 bis, terzo comma, legge 8 agosto 1992 n. 359, per il quale nella valutazione della natura dell'area non si deve in alcun caso tener conto dei vincoli preordinati all'esproprio, ma solo delle condizioni del bene all'attualità.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)