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Sez. 1, Sentenza n. 12354 del 06/11/1999 (Rv. 530943 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli edificatori o agricoli - Cava - Tipologia autonoma - Valutazione indennitaria - Riferimento al reddito potenziale - Assenza di autorizzazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530943-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La rigida bipolarità istituita dall'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, tra suoli edificabili e suoli agricoli, non rileva agli effetti della determinazione dell'indennità di esproprio di una cava, costituente bene produttivo individuabile in alternativa non già a suoli edificatori e agricoli, ma all'insieme di tutte le aree contemplate dalla norma, conseguendone che il reddito correlato alla estrazione del materiale per tutto il tempo della sua prevista utilizzabilità costituisce il razionale riferimento ai fini indennitari per l'ablazione della cava, pur se, allo stato, mancante dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva, poiché tale contingente situazione non fa venir meno l'utilità economica del bene, e non ne esclude la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge Reg. Piemonte 22/11/1978 num. 69 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)