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Sez. L, Sentenza n. 354 del 17/01/1996 (Rv. 495469 - 01)

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Allenatore sportivo professionista "ex" legge n. 91 del 1981 - Rapporto di lavoro autonomo - Configurabilità - Cumulo con rapporto di lavoro subordinato - Ammissibilità - Limiti - Recesso da parte della società sportiva - Compensi dovuti per il rapporto di lavoro autonomo - Fattispecie relativa ad allenatore responsabile della prima squadra di calcio incaricato anche della supervisione del settore giovanile.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495469-01

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO

Anche ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 è configurabile un rapporto di lavoro autonomo tra un allenatore sportivo professionista ed una società sportiva, come confermato dall'art. 3, secondo comma, che, in relazione alla posizione degli atleti professionisti, prevede ipotesi di lavoro autonomo. Nè può escludersi la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, se sono ben distinte le prestazioni e i compensi relativi ai due diversi rapporti contrattuali, con la conseguenza che, in caso di recesso della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa per il rapporto di lavoro autonomo è tenuta, a norma dell'art. 2237 cod. civ., solo al compenso per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso.(Nella specie all'allenatore sportivo responsabile della prima squadra per un'intera stagione calcistica - e come tale pacificamente vincolato da un rapporto di lavoro subordinato - era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile. La S.C., nel confermare, sulla base dei suesposti principi, la sentenza impugnata - che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale - ha in particolare rigettato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione come di lavoro autonomo del secondo rapporto, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lettere b) e c) del cit. art. 3, secondo comma, da lui richiamato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 1, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)