Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015 (Rv. 637139 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 19 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)