Sez. U, Sentenza n. 22623 del 08/11/2010 (Rv. 614639 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Incompatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Docente elementare - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Lettura costituzionalmente orientata della norma dell'art. 3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. n. 1578 del 1933.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
La norma dell'art. 3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - in base alla quale la previsione generale dell'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie - va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l'incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare; costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall'eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 33, Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)