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Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 23/06/1999 (Rv. 527868 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Fondo concesso separatamente a più coltivatori con diversi rapporti agrari - Affittuario di una porzione indipendente del fondo - Comunicazione da parte del proprietario del prezzo totale del fondo - Insufficienza - Decadenza dal diritto di prelazione dell'affittuario che omette il versamento del prezzo per la sua parte nel termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527868-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Nell'ipotesi in cui il fondo sia concesso separatamente a più coltivatori con altrettanti rapporti agrari, aventi rispettivamente ad oggetto porzioni distinte ed autonome che siano indipendenti per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive, il coltivatore può esercitare il diritto di prelazione limitatamente alla parte di fondo oggetto del rapporto a lui relativo. Consegue per un verso che il proprietario concedente deve fornire l'indicazione del prezzo di vendita, a norma dell'art. 8 della legge n.590 del 1965, con specifico riferimento alla parte di fondo in ordine alla quale il coltivatore ha il diritto di prelazione, per altro verso che ove il preliminare notificato contenga il prezzo complessivo del fondo, l'affittuario di parte del fondo non decade dal diritto di prelazione per l'omesso versamento del prezzo stesso.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)