Sez. L, Sentenza n. 5472 del 14/03/2005 (Rv. 580077 - 01)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE | Potestà integrativa in materia previdenziale - Condizioni e limiti - Disciplina ex legge n. 381 del 1991 - Qualità di "persona svantaggiata" - Legge Reg. Friuli n. 7 del 1992 - Identificazione di altre categorie di persone svantaggiate non espressamente previste dalla legge statale - Legittimità.
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE
La potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia previdenziale esclude che la Regione a statuto speciale, anche ove abbia, in materia, potestà legislativa integrativa, possa disporre in modo contrario a quanto disposto dalla legge statale, ovvero delineare ex novo uno spazio normativo prima inesistente, oppure disporre in un ambito dalla legge statale sottratto alla potestà regionale, ma non esclude l'intervento della regione in uno spazio residuale che la legge statale non abbia a sè riservato; ne consegue che, in tema di cooperative sociali, ed in relazione al concetto di "persona svantaggiata" previsto dall'art. 4 legge n. 381 del 1991, legittimamente la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato la propria potestà integrativa individuando, con la legge reg. n. 7 del 1992, alcune categorie non espressamente contemplate tra le persone svantaggiate dal citato art. 4 della legge statale, posto che l'elencazione contenuta in tale art. va intesa come una mera indicazione e non esprime tassatività nè preclusione all'integrazione, e che la norma regionale non ha un contenuto contrario alla legge statale, nè delinea un nuovo spazio normativo creando un istituto prima non previsto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 381 art. 1, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 07/02/1992 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)