Sez. L, Sentenza n. 10506 del 25/06/2012 (Rv. 623257 - 01)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE | Cooperative sociali - "Persone svantaggiate" - Elenco ex art. 4 della legge reg. n. 7 del 1992 - Carattere integrativo rispetto all'elenco ex art. 4 della legge n. 381 del 1991 - Legittimità - Fondamento.
FRIULI-VENEZIA GIULIA - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - IN GENERE
In tema di cooperative sociali, legittimamente la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato la potestà legislativa integrativa, individuando nell'art. 4 della legge reg. n. 7 del 1992 alcune categorie di "persone svantaggiate", non incluse nell'elencazione di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, il quale non ha natura tassativa, né preclusiva dell'integrazione, dovendosi invero ritenere che la Regione a statuto speciale sia intervenuta, con norma non contraria alla legge statale, in uno spazio residuale che quest'ultima non ha riservato a sé e senza delineare uno spazio normativo nuovo, tramite la creazione di un istituto dalla legge statale non previsto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 07/02/1992 num. 7 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)