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Sez. 6, Sentenza n. 12530 del 24/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 216390 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Revoca da parte dell'imputato della rinuncia a presenziare al dibattimento - Effetto - Decorre dal momento in cui la revoca perviene alla autorità giudiziaria.
Stato
decisa il 1999-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216390-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di assenza dell'imputato dal dibattimento, l'atto di revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza, in quanto tipico atto ricettizio, se spedito direttamente dall'imputato alla competente autorità giudiziaria, ha effetto solo dal momento in cui esso perviene a quest'ultima, con la conseguenza che non può influenzare lo svolgimento dell'attività processuale che, in quanto basata sul presupposto della rinuncia a comparire, non è più immediatamente reversibile, se non quando l'autorità giudiziaria sia avvertita della mutata volontà dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)