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Sez. 1, Sentenza n. 5239 del 27/10/1998 Cc. (dep. 10/12/1998) Rv. 211893 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Revoca, da parte dell'imputato detenuto, della rinuncia a presenziare al dibattimento - Legittimità - Mancata traduzione all'udienza - Nullità assoluta - Ravvisabilità.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211893-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto permangono fino al momento in cui egli revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; sicché allorquando dichiari di volere nuovamente essere presente in udienza, il giudice deve prenderne atto, disponendo la sua traduzione per consentirgli di essere presente in giudizio. Ne consegue che la mancata presenza dell'interessato-detenuto in giudizio dovuta alla sua omessa traduzione dopo la dichiarazione di revoca della precedente rinuncia viola il suo diritto a intervenire in giudizio e trova la sua sanzione processuale negli artt. 178, lett. c)- e 179 cod. proc. pen. che per la stessa prescrivono quella della nullità assoluta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)