Sez. U, Sentenza n. 20936 del 30/09/2009 (Rv. 610520 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Illeciti amministrativi - Responsabilità dell'ente - Configurabilità - Condizioni - Qualifica gestoria apicale del soggetto agente - Necessità - Conseguenze - Condotta tenuta in esecuzione di incarico di consulenza professionale - Imputabilità all'ente - Esclusione.
BORSA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'ente per gl'illeciti (nella specie, manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula l'accertamento della qualifica gestoria apicale del soggetto agente, ovverosia dello svolgimento da parte di quest'ultimo di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, in virtù delle quali il comportamento illecito possa ascriversi ad un'esplicita manifestazione di politica aziendale, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata tenuta in esecuzione di un incarico di consulenza professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)