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Sez. 1, Sentenza n. 11591 del 02/08/2002 (Rv. 556563 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Violazione dell'obbligo di informativa al pubblico nelle operazioni in valori mobiliari - "Ex" legge n. 157 del 1991 e regolamento CONSOB n. 5553 del 1991 e succ. modif. - Gravante sulla fondazione bancaria controllante la società bancaria - Erroneo parere fornito al consiglio di amministrazione della fondazione da tecnici esterni - Errore scusabile in capo ai consiglieri di amministrazione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556563-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In relazione alla sanzione amministrativa prevista, dall'art. 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, per la violazione dell'obbligo di informativa al pubblico di notizie, concernenti le società quotate e loro controllanti, di interesse per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato, obbligo stabilito dall'art. 6 della citata legge e dal regolamento CONSOB 14 novembre 1991, n. 5553 e succ. modif. e gravante sulla fondazione bancaria controllante la società bancaria, l'ignoranza dell'obbligo informativo non può ritenersi scusabile per il solo fatto che i componenti del consiglio di amministrazione della fondazione abbiano ispirato la loro condotta a pareri forniti da tecnici esterni, atteso che detti componenti, essendo dotati essi stessi di alta professionalità in materia, hanno il dovere di acquisire direttamente le conoscenze delle regole che governano il settore, non essendo sufficiente la semplice richiesta di informazioni a terzi, sia pure a loro volta professionisti, rimanendo in tal caso il rischio d'errore a carico del soggetto che utilizza strumenti informativi indiretti.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1991 num. 157 art. 6, Legge 17/05/1991 num. 157 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)