Sez. 3, Sentenza n. 655 del 23/01/1998 (Rv. 511884 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezioni non riproposte - Decadenza ex art. 346 cod. proc. civ. - Limiti - Semplici contestazioni - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L'onere di cui all'art. 346 cod. proc. civ. della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello le domande e le eccezioni respinte o non esaminate non si configura quando si tratta di semplici contestazioni di elementi integrativi della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall'accoglimento della contrapposta domanda del convenuto. Consegue che quest'ultimo, in quanto pienamente vittorioso, non ha l'onere di rinnovare in sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l'attore ha interposto gravame, giacché solo quest'ultimo è tenuto oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)