Sez. L, Sentenza n. 1768 del 07/03/1990 (Rv. 465691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ART. 346 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE E QUESTIONI IMPLICITAMENTE RICHIAMATE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ART. 346 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE E QUESTIONI IMPLICITAMENTE RICHIAMATE - ESCLUSIONE.*
Le decadenza, prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., riguarda le domande e dalle eccezioni vere e proprie non riproposte in appello e non già le mere argomentazioni giuridiche ovvero le questioni di fatto e di diritto addotte a sostegno delle domande o delle eccezioni medesime, da intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto di questa. (V 4903/89, mass n 463918; (V 341/89, mass n 461478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)