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Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 19/06/1972 (Rv. 359019 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DI BENI ED AZIONI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - ESCLUSIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359019-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DI BENI ED AZIONI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - ESCLUSIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - EFFETTI.*

L'omologazione del concordato fallimentare con il trasferimento all' assuntore di tutti i beni e le azioni acquisite al fallimento non realizza l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art 111 cod proc civ, non essendo possibile configurare al riguardo un rapporto di trasferimento fra fallito ed assuntore. Gli effetti traslativi che si verificano a favore dell'assuntore derivano direttamente dalla sentenza di omologazione e non dalla proposta del fallito, che ne costituisce solo un presupposto. (V 780'71, mass n 350607).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)