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Sez. 3, Sentenza n. 780 del 18/03/1971 (Rv. 350607 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - SUCCESSORE DEL FALLITO O DEL CURATORE - ESCLUSIONE - GIUDIZI IN CORSO CONTRO I DEBITORI DEL FALLIMENTO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSUNTORE AD AGIRE PER UN DIRITTO PROPRIO - POSIZIONE PROCESSUALE, COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA DEL FALLITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350607-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - SUCCESSORE DEL FALLITO O DEL CURATORE - ESCLUSIONE - GIUDIZI IN CORSO CONTRO I DEBITORI DEL FALLIMENTO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSUNTORE AD AGIRE PER UN DIRITTO PROPRIO - POSIZIONE PROCESSUALE, COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA DEL FALLITO - IRRILEVANZA.*

L'assuntore del concordato non succede al fallito o al curatore del fallimento, bensi alla massa, onde non torna ad esso applicabile l'art 111 cod proc civ, in quanto non e un successore a titolo particolare nel diritto controverso, ma, quale soggetto legittimato a liquidare per proprio conto le attivita fallimentari, e quindi a perseguire i debitori del fallimento, agisce, nei confronti di costoro, per la tutela di un diritto propriò se, pertanto, esso intervenga in un giudizio in corso per far valere detto suo diritto, non subentra nella posizione processuale del fallito, con la ulteriore conseguenza che la regolarita della rappresentanza processuale di quest'ultimo, della sua Costituzione in giudizio e degli Atti da lui compiuti non influiscono sulla posizione dell'assuntore e sull'ammissibilita delle sue domande.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)