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Sez. 1, Sentenza n. 8097 del 01/07/1992 (Rv. 477994 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere | Giudizio di omologazione nei suoi gradi e fasi - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477994-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo nei suoi vari gradi e fasi, atteso che tale giudizio non è compreso tra quelli indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (richiamato dagli artt. 3 e 4 della legge citata), per i quali è prevista la deroga al principio generale della sospensione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)