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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606619 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Durata del procedimento - Termine ex art. 181 legge fall. - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Applicabilità della sospensione feriale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606619-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

La durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. - nel testo novellato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare; inoltre, al medesimo procedimento si applica anche la sospensione feriale dei termini processuali, sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36 bis legge fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 legge fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 36 bis, Legge Falliment. art. 181, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)