Sez. 5, Sentenza n. 11018 del 30/06/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214869 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVA LIBERATORIA | Semplice pendenza di procedimento penale a carico del soggetto offeso - Insufficienza - Sentenza di non doversi procedere per amnistia o prescrizione - Sussistenza - Esclusione - Sentenza definitiva di condanna del diffamato - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVA LIBERATORIA
In tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod.pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti del soggetto offeso era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del PM, la sentenza di secondo grado, che aveva mandato assolto l'imputato, ritenendo applicabile l'art. 596 comma terzo, n. 2 cod. pen., per il solo fatto che, all'epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 596 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)