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Sez. 5, Sentenza n. 32256 del 26/01/2015 Ud. (dep. 22/07/2015) Rv. 264503 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVA LIBERATORIA | Semplice pendenza di procedimento penale a carico del soggetto offeso - Insufficienza.
Stato
decisa il 2015-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264503-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVA LIBERATORIA

In tema di diffamazione, la cd. prova liberatoria di cui all'art. 596 cod.pen. postula non soltanto la condizione che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa, sia pendente un procedimento penale - di per sè sola insufficiente - ma anche la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)