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Sez. 2, Sentenza n. 3074 del 23/10/1974 (Rv. 371539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La qualificazione giuridica dell'Azione, effettuata dal giudice del merito nell'Esercizio del suo potere-dovere di individuare le domande formulate al fine di applicare le norme giuridiche dettate dall'ordinamento per la fattispecie sostanziale corrispondente, e soggetta al Sindacato del giudice di legittimita esclusivamente sotto il profilo dei vizi di motivazione. (V 1746'72, mass n 358674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)