Sez. 2, Sentenza n. 3074 del 23/10/1974 (Rv. 371539 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La qualificazione giuridica dell'Azione, effettuata dal giudice del merito nell'Esercizio del suo potere-dovere di individuare le domande formulate al fine di applicare le norme giuridiche dettate dall'ordinamento per la fattispecie sostanziale corrispondente, e soggetta al Sindacato del giudice di legittimita esclusivamente sotto il profilo dei vizi di motivazione. (V 1746'72, mass n 358674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)