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Sez. 2, Sentenza n. 1746 del 06/06/1972 (Rv. 358674 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358674-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

La individuazione della natura giuridica dell'Azione proposta, effettuata dal giudice di merito nell'Esercizio del potere-dovere che lo ordinamento gli riconosce - dovendo egli provvedere alla esatta applicazione delle norme giuridiche alla fattispecie concreta, sottoposta al suo esame, nel rispetto dei limiti previsti da altre norme dell'ordinamento (mantenimento degli elementi di fatto dedotti e ritualmente acquisiti al processo, delle domande e delle eccezioni; corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) - e soggetta a Sindacato di legittimita, dovendo la motivazione essere esente da vizi logici e giuridici. (V 3193'69, mass n 343186).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)