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Sez. 3, Sentenza n. 21987 del 28/04/2016 Cc. (dep. 26/05/2016) Rv. 267337 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 10 - Bis D.Lgs. 74 del 2000 - Omesso versamento ritenute - Liquidatore di società - Responsabilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267337-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni fissate, dall'art.36 del d.P.R. 602 del 1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 59 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)