Sez. 5 - , Ordinanza n. 7545 del 17/03/2021 (Rv. 660850 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Responsabilità solidale del cessionario - “Beneficium excussionis” - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda e di "beneficium excussionis", la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)