Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 21/11/1985 Ud. (dep. 30/01/1986) Rv. 171749 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOSPETTATO ED INDIZIATO - DISTINZIONE - GARANZIE DIFENSIVE - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEL SOSPETTATO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONI SPONTANEE DEL SOSPETTATO - UTILIZZABILITÀ A FINI PROCESSUALI - CONDIZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SOSPETTATO ED INDIZIATO - DISTINZIONE - GARANZIE DIFENSIVE - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEL SOSPETTATO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONI SPONTANEE DEL SOSPETTATO - UTILIZZABILITÀ A FINI PROCESSUALI - CONDIZIONE.*
Il regime garantistico della difesa trova applicazione nella fase processuale, ma non già in quella precedente tendente alla acquisizione della notitia criminis. Pertanto, mentre da tale regime non può prescindersi in presenza di indiziato di reità, rispetto al quale la fase processuale è già iniziata, esso non deve obbligatoriamente applicarsi nei confronti del sospettato che non è soggetto processuale trovando egli collocazione in una fase preprocessuale di ordine materiale tendente alla mera raccolta della notitia criminis. Ne deriva che le dichiarazioni spontanee delle persone sospettate possono essere rese agli organi di polizia senza il rispetto delle garanzie difensive, che non hanno da sole una autonoma valenza probatoria, bensì mera funzione di integrazione delle prove raccolte dal giudice nel pieno rispetto del regime garantistico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)