Sez. 1, Sentenza n. 1860 del 19/03/1984 (Rv. 433934 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - RISPOSTE DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - LIMITI - VALUTAZIONE - OMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - RISPOSTE DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - LIMITI - VALUTAZIONE - OMISSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Le risposte date dalle parti in Sede di interrogatorio non formale non integrano confessioni e di esse il giudice ha soltanto facoltà, e non Obbligo, di avvalersi come fonti sussidiarie di convincimento, per corroborare le prove già acquisite al processo o per disattenderle, o come presunzioni semplici nei limiti di legge. La mancata valutazione delle predette risposte, ai fini della decisione della causa, non impone, pertanto, la necessità di una espressa motivazione, né può essere sindacabile in Sede di legittimità. (V 298/79, mass n 403688; (V 122/78, mass n 389417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)