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Sez. 3, Sentenza n. 298 del 14/01/1980 (Rv. 403688 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - RISPOSTE DELL'INTERROGATO - VALORE - MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403688-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - RISPOSTE DELL'INTERROGATO - VALORE - MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interrogatorio non formale non costituisce un mezzo di prova, non essendo diretto a provocare dichiarazioni contrarie allo interesse dell'interrogato, ma solo a chiarire ed a precisare i fatti di causa, sicche le risposte date dalla parte nel corso dello svolgimento di esso non hanno valore di confessione ne costituiscono da sole elementi sufficienti di prova. Pertanto il giudice puo semplicemente dedurre da esse motivi sussidiari di convincimento per corroborare o disattendere le prove gia acquisite al processo, ma, in difetto di altre risultanze processuali, non puo attribuire efficacia probatoria al loro contenuto. Pertanto, la mancata valutazione dell'interrogatorio non formale non costituisce violazione dell'art 2697, riguardante l'Onere della prova o dell'art 2733 cod civ, concernente la confessione giudiziale, ne puo integrare il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, essendo la suddetta valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui omesso esame non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 122/78, mass n 389417; (V 1319/76, mass n 380004; (V 895/74, mass n 368925; (Conf 1201/77, mass n 384867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)