Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 22/07/1967 (Rv. 328872 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE -INDEROGABILITA DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA - RINUNCIA ALLE COMPETENZE - VALIDITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE -INDEROGABILITA DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA - RINUNCIA ALLE COMPETENZE - VALIDITA.*
Il principio dell'inderogabilita dei minimi tariffari, stabilito dall'art.24 della legge 13 giugno 1942, n.794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, preventiva o successiva, alle competenze professionali. La prestazione d'opera del difensore puo, infatti, essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie, di amicizia, parentela o convenienza, e sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile, come tale suscettibile di rinuncia, anche preventiva. La relativa convenzione, che puo concretarsi sul terreno sostanziale in una remissione di debito o in un accordo transattivo, e pienamente lecita, rientrando sulla libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, cui e soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art.24, e cioe di predeterminare consensualmente l'ammontare di compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari. (Cfr. 657-67, massima n.326656 2672-66, massima n325122 592-62 1212-60).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)