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Sez. 2, Sentenza n. 961 del 03/04/1971 (Rv. 350895 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350895-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE - INAPPLICABILITA.*

Il principio della inderogabilita dei minimi tariffari, stabilito dall'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794, non trova applicazione nel caso di rinunzia totale o parziale, preventiva o successiva, alle competenze professionali. (Conf 1923'67, mass n 328872' 657'67, mass n 326656).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)