Sez. 2, Sentenza n. 961 del 03/04/1971 (Rv. 350895 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE - INAPPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DEI MINIMI DI TARIFFA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE ALLE COMPETENZE - INAPPLICABILITA.*
Il principio della inderogabilita dei minimi tariffari, stabilito dall'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794, non trova applicazione nel caso di rinunzia totale o parziale, preventiva o successiva, alle competenze professionali. (Conf 1923'67, mass n 328872' 657'67, mass n 326656).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)