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Sez. 5, Sentenza n. 5192 del 12/04/1978 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138877 - 01

PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138877-01

PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice penale ritenga di non poter decidere sulla liquidazione dei danni in base agli elementi acquisiti al processo ed assegni alla parte civile una provvisionale, la relativa pronuncia (che ha carattere meramente delibativo e discrezionale) non e denunciabile in Cassazione per eventuali vizi di motivazione. E cio perche, non avendo essa alcuna autorita di giudicato in Sede civile, l'imputato ha la piu ampia possibilita di difesa nel giudizio di liquidazione definitiva del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)