Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Avvocato – Svolgimento di attività giudiziale – Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata – Diritto al compenso – Esclusione – Fattispecie. AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)