Sez. U, Sentenza n. 9419 del 21/06/1986 Ud. (dep. 16/09/1986) Rv. 173736 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELLO IMPUTATO - DESIGNAZIONE DI DIFENSORE PER IL DIBATTIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA LEGITTIMAMENTE IMPEDITO - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE IMPUGNAZIONE PER IL DIFENSORE SOSTITUITO - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELLO IMPUTATO - DESIGNAZIONE DI DIFENSORE PER IL DIBATTIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA LEGITTIMAMENTE IMPEDITO - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE IMPUGNAZIONE PER IL DIFENSORE SOSTITUITO - SUSSISTENZA.*
L'Esercizio della facoltà di designare un sostituto per il dibattimento da parte del difensore impedito per legittimo impedimento non comporta la perdita delle qualità di difensore poiché non interrompe il rapporto fiduciario esistente tra la parte ed il legale da essa nominato. Consegue che l'espletamento dell'incarico professionale attraverso il sostituto nella fase dibattimentale non priva il difensore di fiducia dell'imputato dei poteri derivanti dalle sue qualità e, quindi, della legittimazione a proporre l'impugnazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 192 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)