Sez. 2, Sentenza n. 7775 del 28/06/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122397 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - LIMITI - VIZI DELL'ORDINANZA COMPORTANTI NULLITA EX ART 185 N 3 COD PROC PEN - OBBLIGO DI RILIEVO DI UFFICIO DELLA NULLITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - LIMITI - VIZI DELL'ORDINANZA COMPORTANTI NULLITA EX ART 185 N 3 COD PROC PEN - OBBLIGO DI RILIEVO DI UFFICIO DELLA NULLITA.*
La necessita che l'ordinanza dichiarativa della contumacia, al pari di ogni altra ordinanza dibattimentale, sia impugnata specificamente, insieme con la sentenza, a norma dell'art 200 cod proc pen, e limitata al caso in cui i motivi di censura concernano un vizio proprio della motivazione del provvedimento, cioe la libera valutazione dell'impedimento e l'adeguatezza della motivazione al riguardo. La suddetta limitazione non sussiste, invece, quando la prova del legittimo impedimento dell'imputato non sia stata presa in esame dal giudice, o il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio sia immotivato, oppure quando la illegittimita della dichiarazione di contumacia si faccia valere per un vizio incidente sulla regolarita del rapporto processuale che importi nullita assoluta ed insanabile: in queste ipotesi la disposizione dell'art 200 e condizionata da quella dell'art 185 n 3 cod proc pen, si che anche l'impugnazione della sola sentenza impone al giudice di rilevare quelle nullita che avrebbe dovuto accertare e dichiarare anche di ufficio. (V 120306, 120147, anno 1972, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)