Sez. L, Sentenza n. 1614 del 01/03/1990 (Rv. 465621 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO ILLEGITTIMO DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL RECEDENTE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO ILLEGITTIMO DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL RECEDENTE - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
Con riguardo a contratto di Agenzia, ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto ed ometta, di conseguenza, di fornire all'agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerarsi ancora in corso fino alla prevista scadenza, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto - pur in Mancanza di una Costituzione in mora - al risarcimento del danno in favore dell'agente. (V 4138/87, mass n 452910; (V 2433/87, mass n 451597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 1747, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)