Sez. 1, Sentenza n. 7480 del 06/07/1991 (Rv. 472980 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Aree da destinare ad opere di edilizia residenziale pubblica - Esecuzione tramite società cooperativa in qualità di concessionaria - Qualità di espropriante del Comune - Persistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
Con riguardo ad espropriazione di aree da destinarsi ad opere di edilizia residenziale pubblica, per il tramite di società cooperativa in veste di concessionaria (art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), la qualità di espropriante, e, quindi, di obbligato al pagamento dell'indennità, spetta al Comune, in quanto detta cooperativa agisce in suo nome e conto, mentre non rilevando, a tal fine, i diversi impegni assunti dalla cooperativa medesima nell'ambito del rapporto con l'ente territoriale (rapporto cui resta estraneo l'espropriato).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)