Sez. 1, Sentenza n. 880 del 21/01/2004 (Rv. 569526 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE | Opere di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria statale - Concessione ai sensi dell'art. 11 legge n. 17 del 1981 e dei D.M. 30 gennaio e 13 febbraio 1982 - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva del concedente - Sussistenza - Fondamento - Diverse previsioni della convenzione disciplinante la concessione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE
Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ult. comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17 e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30 gennaio e 13 febbraio 1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante giacché, a norma dell'art. 6, lett. a), D.M. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all'espropriato, che è tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11, DM Trasporti 30/01/1982 art. 1, DM Trasporti 13/02/1982 art. 6, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)