Sez. 6, Sentenza n. 1370 del 05/04/1994 Cc. (dep. 28/10/1994) Rv. 200609 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Cause di non punibilità | Prognosi circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - Possibilità - Sussistenza - Richiamo al principio di proporzionalità - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Cause di non punibilità
In materia di misure cautelari personali, il codice di procedura penale, in sintonia con il principio generale di proporzionalità, stabilisce uno sbarramento alla possibilità di applicazione delle misure stesse quando vengano meno gli elementi per la punibilità. Il fatto che l'art. 273, secondo comma, cod. proc. pen. richieda che "risulti" la causa di estinzione del reato o della pena non sta a significare che la causa estintiva del reato o della pena debba essere operativa immediatamente "ab origine", ma va inteso nel senso che devono effettivamente sussistere i presupposti per l'applicazione della causa estintiva, così da rendere sproporzionata la misura; il che, del resto, emerge dallo stesso secondo comma dell'art. 273 che fa riferimento alla "pena che si ritiene possa essere irrogata". A tal fine rileva anche la possibilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, perché, una volta che il giudice abbia determinato in concreto la pena presuntivamente irrogabile, dovrà pure verificare se "risultano" in concreto i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio, pervenendo a quella valutazione prognostica favorevole che rende sproporzionata la misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere sulla prognosi di concessione della sospensione condizionale della pena anche in forza della applicazione delle circostanze attenuanti generiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)