Sez. 6, Sentenza n. 28632 del 06/02/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237417 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Cause di estinzione della pena - Limiti di applicabilità dell'indulto - Rilevanza ai fini della revoca di misure cautelari - Prognosi di certezza - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la semplice prospettiva di applicabilità dell'indulto in relazione ai reati per cui si procede non comporta, di per sé, il divieto di applicare misure coercitive e non legittima la revoca di quelle che sono state imposte, ove la causa estintiva della pena, ai sensi dell'art. 273, comma secondo, cod.proc.pen., non risulti applicabile alla persona che vi é sottoposta in base ad elementi certi, obiettivi e desunti dalla posizione personale dell'indagato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in corso, osservando che, in ragione delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, il presofferto, detratta la pena massima condonabile per l'indulto, non raggiungeva neanche la metà della pena residua).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)