Sez. 1, Sentenza n. 17712 del 07/09/2015 (Rv. 636778 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Lodo straniero - Annullamento parziale da parte dell'autorità straniera - Riconoscibilità parziale - Esclusione - Fondamento - Rimedi.
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO
Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)