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Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 18/04/2013 (Rv. 626615 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Valutazione - Effetti giuridici della decisione straniera - Necessità - Indagini sul rapporto giuridico dedotto - Esclusione - Sentenza straniera di divorzio - Statuizioni patrimoniali - Valutazione di compatibilità - Parametri - Principi fondamentali.
Stato
decisa il 2013-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626615-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

In sede di delibazione di sentenza straniera, il giudice deve valutare gli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Ne consegue che nel caso di sentenza straniera (nella specie emessa dalla Corte Circondariale della contea di Cook, Illinois, USA) relativa alla definizione delle questioni economiche patrimoniali del divorzio, la valutazione della sua non contrarietà all'ordine pubblico riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra coniugi o con riferimento ai principi che costituiscono il nucleo essenziale ed inviolabile del diritto di proprietà, alla luce del contenuto costituzionale e di derivazione CEDU del diritto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)