Sez. 5, Sentenza n. 1341 del 22/10/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175008 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO NELLA NUOVA UDIENZA - LEGITTIMITÀ.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO NELLA NUOVA UDIENZA - LEGITTIMITÀ.*
Il principio di immediatezza del processo penale e della conseguente immutabilità delle persone fisiche dei giudici trova applicazione solo all'interno dello stesso dibattimento, quando, cioè, il dibattimento si svolga senza interruzioni temporali o venga sospeso ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. in modo da proseguire nella nuova udienza senza sostanziale soluzione di continuità nel compimento degli Atti processuali - quando, invece, il dibattimento venga rinviato, prima della sua apertura, ad udienza fissa, il giudizio può validamente svolgersi con un giudice in tutto o in parte diverso da quello originario, appunto perché in questo caso, essendo il rinvio equiparabile a quello a nuovo ruolo, non si ha la continuazione di un dibattimento già iniziato, ma, al contrario, il dibattimento ha inizio soltanto all'udienza di rinvio ed è dunque sufficiente che soltanto da questo momento, fino alla pronuncia della sentenza, il giudice non venga mutato. (Conf mass n 167706; (Conf mass n 136713; (Conf mass n 134969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)