Sez. 6, Sentenza n. 10295 del 16/03/1989 Ud. (dep. 13/07/1989) Rv. 181832 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO DISPOSTO DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - RINNOVAZIONE COMPLETA DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO DISPOSTO DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - RINNOVAZIONE COMPLETA DEL DIBATTIMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, disposto prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento stesso, non produce alcuna nullità nel giudizio per violazione dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., qualora nella nuova udienza di rinvio si verifichi un mutamento nella composizione del collegio giudicante rispetto a quello dell'udienza precedente. Se, invece, il rinvio sia stato disposto dopo l'apertura del dibattimento, si ha l'ipotesi della sospensione del dibattimento stesso (art. 431 cod. proc. pen.), pertanto esso, all'udienza di rinvio, deve considerarsi come la prosecuzione di quello nell'udienza originaria con la conseguenza dell'immutabilità del collegio giudicante, salva l'ipotesi in cui tale fase processuale venga completamente rinnovata. (V mass n 169553; (V mass n 178564; (V mass n 175008; (V mass n 178564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)