Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 03/06/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260388 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di nuovo domicilio - Possibilità - Motivi della modifica - Irrilevanza - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
In tema di notificazioni, la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nulla la notifica del verbale di differimento dell'udienza di appello eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato, ove era stato anche notificato l'estratto contumaciale, anziché in quello successivamente dichiarato e prontamente comunicato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)