Sez. 5, Sentenza n. 23491 del 03/05/2001 Cc. (dep. 08/06/2001) Rv. 219370 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di nuovo domicilio prima del deposito della sentenza di appello - Possibilità - Motivi della modifica - Irrilevanza - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il domicilio per le notificazioni, regolata dagli artt. 161 e 162 cod.proc.pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità dell'incidente di esecuzione fondato sul presupposto che la nuova, tempestiva comunicazione del nuovo domicilio eletto - al quale la sentenza di appello non era stata notificata - fosse stata effettuata dal condannato per mero scopo dilatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)