Sez. 2, Sentenza n. 4833 del 11/01/1974 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127437 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO ANCHE IN RELAZIONE ALLE COSE CHE AVREBBERO POTUTO FORMARE OGGETTO DI IMPOSSESSAMENTO - NECESSITA - CONDIZIONI. *
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO ANCHE IN RELAZIONE ALLE COSE CHE AVREBBERO POTUTO FORMARE OGGETTO DI IMPOSSESSAMENTO - NECESSITA - CONDIZIONI. *
Nel caso in cui un imputato sia stato ritenuto colpevole di un unico reato di furto, in relazione ad un fatto nel quale, in ordine ad alcune cose, l'Azione si e arrestata allo stato di tentativo ed in ordine ad altre si e verificato l'impossessamento, il danno da considerare, ai fini della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, e non soltanto quello relativo alle cose sottratte, ma va rapportato a tutte le cose che avrebbero potuto formare oggetto d'impossessamento. *
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)