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Sez. 3, Sentenza n. 3638 del 07/11/1969 (Rv. 343861 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - MOTIVAZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343861-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - MOTIVAZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Non e censurabile in Sede di legittimita la sentenza che non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione dell'ispezione giudiziale, perche, trattandosi di un mezzo di prova che puo essere ammesso anche d'ufficio, quando il giudice non si sia avvalso del potere di disporlo, deve ritenersi, per implicito, che non ne ha ritenuta la necessita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)