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Sez. 1, Sentenza n. 208 del 17/01/1989 (Rv. 461415 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - CORREZIONE DI ERRORI DI DIRITTO NELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1989-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461415-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - CORREZIONE DI ERRORI DI DIRITTO NELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - TERMINE.*

In tema di Tributi doganali, il maggior credito che l'amministrazione faccia valere a seguito di correzione di errore di diritto nell'applicazione della tariffa, ferma restando l'identificazione quantitativa e qualitativa della merce in tutte le sue componenti merceologiche fiscalmente rilevanti, integra Esercizio del potere di accertamento suppletivo, ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, e, pertanto, è azionabile nel termine quinquennale di prescrizione mentre si sottrae alle speciali Disposizioni dettate dall'art. 74 del citato decreto, in tema di revisione dell'accertamento, riguardanti la diversa ipotesi di riliquidazione fondata su una modifica degli elementi, posti a base dell'accertamento iniziale, relativi a quantità, qualità, valore ed origine delle merci medesime. (V 2138/86, mass n 445323; (V 236/84, mass n 432491).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)