Sez. 2, Sentenza n. 1606 del 24/04/1975 (Rv. 375197 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER TARDIVA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI PARTE - FORMULAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - NECESSITA - SUCCESSIVA FORMULAZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER TARDIVA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI PARTE - FORMULAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - NECESSITA - SUCCESSIVA FORMULAZIONE - PRECLUSIONE.*
L'Estinzione del processo, - per riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione -, pur operando di diritto, deve essere eccepita dalla parte interessata nel giudizio di rinvio (prima di ogni altra sua difesa). In difetto, anche se la parte interessata sia rimasta contumace in Sede di rinvio, la relativa eccezione e definitivamente preclusa. (V 2435/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)